Trib. Perugia, ord. 17 gennaio 2014

Omissis

Il giudice,

letta l’istanza che precede;

ritenuto che l’equivoco generato dalla dicitura “accettazione deposito” apposta sulla mail del 9/1/2014, ore 9.41 era obiettivamente idonea a trarre in errore, scusabile, il destinatario della stessa in ordine al deposito dell’atto inviato il precedente 2 gennaio;

ritenuto, pertanto, di poter rimettere in termini la parte al fine del deposito – cartaceo – della comparsa conclusionale

rimette

in termini l’istante ai fini del deposito della comparsa conclusionale assegnando alla stessa termine di gg. 7 dalla comunicazione del presente provvedimento, termine congruo dovendosi provvedere al solo adempimento “materiale” in relazione alla stessa comparsa già trasmessa in formato elettronico;

dispone

che, conseguentemente, il termine per il deposito delle memorie di replica – nella misura di gg. 20 – decorra dall’ottavo giorno successivo al termine prorogato. Si comunichi all’istante e alla controparte.

Perugia, 17/1/2014