Trib. Ivrea, sent. 18 luglio 2014

La prima udienza e le successive si svolgevano in assenza dell’attrice.

In data 15.06.2012 l’avv. ** dichiarava di dismettere il mandato conferitole dall’attrice ed in data 20.03.2013 delegava l’avv. ** in attesa che la signora ** reperisse un nuovo procuratore.

Con ordinanza 8.04.2013 il GI, dott.ssa **, disponeva CTU volta ad accertare il regime di affidamento più idoneo a tutelare l’interesse del minore e, in caso di affidamento condiviso, la collocazione residenziale più rispondente alle sue esigenze anche alla luce della nuova residenza ucraina della madre.

Con ordinanza 27.09.2013 il GI, dott.ssa ** a parziale modifica dei provvedimenti provvisori adottati dal Presidente in data 12.04.2012, disponeva:

  • l’affidamento esclusivo del minore ** al padre, con facoltà per la madre di vedere il figlio in ambiente protetto secondo la regolamentazione stabilita dal **;
  • il rientro del minore dall’Ucraina adottando tutte le garanzie volte a tutelare il minore stesso (si richiama il contenuto dell’ordinanza);
  • la presa in carico del minore una volta rientrato in Italia da parte del ** nonché del servizio di neuropsichiatria infantile dell’età evolutiva.

In data 11.12.2013 si costituiva il nuovo procuratore di parte attrice depositando memoria.

Espletata l’istruttoria orale con l’esame dei testi di parte convenuta ** ed altri, all’udienza del 26.03.2014, avanti il nuovo GI dott.ssa **, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe riportate.

La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.

Il procuratore di parte attrice depositava in cancelleria memoria di precisazione delle conclusioni un giorno successivo (16.05.2014) oltre la scadenza del termine abbreviato concesso all’udienza del 26.03.2014 (15.05.2014) adducendo problematiche inerenti il funzionamento dei servizi PCT per il deposito telematico nella giornata del 15.05.2014. In data 11.03.2014 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

Preliminarmente va accolta l’istanza del procuratore di parte attrice di accettazione del deposito telematico avvenuta in data 16.05.2014 ritenendo che lo stesso abbia debitamente documentato il malfunzionamento che non ha consentito il deposito entro il giorno di scadenza del termine (15.05.2014).

omissis

p.q.m.

Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

  1. dichiara, ai sensi dell’art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi ** sposati in ** (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ** anno 2004 **
  2. respinge la domanda ex art. 151 comma 2 c.p.c., avanzata da entrambe le parti;
  3. respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata da entrambe le parti;
  4. dispone l’affidamento esclusivo del minore ** nato a **
  5. dispone l’immediato rientro in Italia di ** attraverso i servizi offerti dall’ambasciata italiana, possibilmente accompagnato dalla madre e da un esperto del servizio di neuropsichatria infantile dell’età evolutiva territorialmente competente;
  6. dispone la presa in carico del minore una volta rientrato in Italia da parte del servizio sociale e del servizio di neuropsichiatria infantili territorialmente competenti ed il collocamento dello stesso presso una struttura adeguata ad offrire sostegno quotidiano al bambino, nonché a regolamentare e monitorare gli incontri padre-minore, madre-minore, che il Tribunale segnala sin d’ora nell’associazione ** sita in **, e nello specifico la struttura ** ovvero in quella diversa struttura che il ** riterrà idonea e disponibile, assicurando comunque che detti incontri avvengano con tempestività stante la necessità di garantire al minore continuità di rapporto con la madre;
  7. dispone, solo in caso di esito positivo del collocamento iniziale presso la comunità indicata al punto 6), e salvo contrario parere del ** e del ** Neuropsichiatria infantile, la collocazione di ** presso la residenza del padre;
  8. assegna la casa coniugale di ** al convenuto **. in quanto genitore collocatario di **
  9. suggerisce ad entrambi i genitori di intraprendere un percorso psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al passaggio in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di ** perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.

Così deciso in Ivrea, il 17 luglio 2014.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.