Anche il processo amministrativo passa al digitale: entra in vigore il processo amministrativo telematico (PAT)

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico, anche noto con l’acronimo PAT.

E’ l’ art. 2 del D.L. n. 117/2016 a fissare il termine del 1° gennaio 2017, mettendo così la parola fine ad una vicenda fatta di ben 5 rinvii succedutisi a scadenza semestrale fin dal 2014.

Il menzionato D.L. n. 117/2016 è stato seguito da un secondo rilevante intervento normativo attuato con il D.L. n. 168/2016, che fissa l’an e il quantum dell’obbligatorietà.

E infatti, ai sensi dell’art. 7, III comma, del D.L. n. 168/2016, il deposito di tutti gli atti processuali e provvedimenti giurisdizionali deve avvenire fin da subito ed esclusivamente con modalità telematiche nei procedimenti di primo o secondo grado incardinati con ricorsi depositati a far data dal 1°  gennaio 2017.

Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti.

Numerose le modifiche introdotte al c.p.a. in vista dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico.

Innanzi tutto, in attuazione del novellato art. 13, I comma, delle norme di attuazione del c.p.a. (sub allegato 2 d.lgs. n. 104/2010), il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha fissato con decreto in data 23 dicembre 2016 i limiti di dimensione del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o Upload, fermo restando il limite massimo di 30 MB di cui al DPCM n. 40 del 2016.

In secondo luogo il riferimento va al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016 che, emanato in data 22 dicembre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio scorso, si applica “alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale“.

Onde dare attuazione principio di sinteticità degli atti – già stabilito dall‘art. 3, II comma, c.p.a. e ribadito dal novellato art. 13 ter delle norme di attuazione – il D.P.C.S. n. 167/2016 ne estende il perimetro oggettivo di applicazione (dapprima limitato al solo rito dei pubblici appalti) fissando rigorosi e generalizzati limiti dimensionali per ogni tipo di atto, con la gravosa conseguenza che l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non costituisce motivo di impugnazione.

Prendendo in prestito le parole del presidente Pajno, nella nota da questi indirizzata ai magistrati di T.A.R., Consiglio di stato e C.G.A.R.S., tali nuove previsioni normative, pur rigide, sottendono e presuppongono un “cambio di approccio culturale” quale elemento imprescindibile nello switch del processo amministrativo dall’analogico al digitale.