Rimessa alle Sezioni Unite la questione di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata attestazione di conformità del provvedimento notificato a mezzo PEC

Con ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017, la Sezione Terza della Cassazione è tornata sulla questione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, 2° comma, n. 2 c.p.c. per omesso deposito della copia autentica della relazione di notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata e, ritenuta la questione di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374, 2° comma, c.p.c. ne ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.

Questa la fattispecie: parte ricorrente aveva prodotto la copia autentica della sentenza impugnata rilasciata dalla Cancelleria, limitandosi a produrre, quanto alla relazione di notificazione, la mera copia stampata del messaggio PEC di notifica, privo di qualunque attestazione di conformità.

In casi analoghi, la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 17450 del 14 luglio 2017, ha enucleato un indirizzo interpretativo basato sull’interpretazione estensiva – senz’altro discutibile e discussa – della L. n. 53 del 1994, enunciando il seguente principio: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica”.

Con l’ordinanza depositata il 20 dicembre u.s., la Terza Sezione della Corte di Cassazione, nel ribadire tale principio di diritto e la ratio ad esso sottesa, specifica che tale onere non soffre deroga nel caso in cui “il patrocinio del ricorrente in sede di legittimità sia espletato da un avvocato diverso da quello destinatario della notifica telematica della pronuncia”. In tale ipotesi, continua la Corte, “grava sul difensore costituito o domiciliatario, ancorché sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato, l’obbligo….di compiere, in maniera tempestiva le descritte attività (estrazione di copie analogiche del messaggio pec e della relazione di notifica ad esso allegata con sottoscrizione autografa) e consegnare i relativi documenti al nuovo difensore ovvero (qualora non edotto della nuova nomina) alla parte stessa”.

Così ripercorso l’orientamento configuratosi sul tema e pur prestando “convinta adesione” allo stesso, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ne chiede ora la rimessione alla Sezioni Unite, trattandosi di questione di particolare importanza, anche “in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essa scaturiscono”.

La parola passa pertanto alle Sezioni Unite che, si auspica, riescano a trovare un punto di equilibrio tra il formalismo dell’attestazione di conformità, l’interesse pubblicistico ad esso sotteso e i principi costituzionali e sovranazionali regolatori del giusto processo.

 

Approfondimenti

Cass., sez. III, ord. 20 dicembre 2017 n. 30622 (Pres. Di Amato, rel. Rossi)

Mancata attestazione di conformità del provvedimento notificato a mezzo PEC e improcedibilità del ricorso per Cassazione: alcune riflessioni critiche sulla giurisprudenza di legittimità