Con ordinanza in data 25 luglio-16 ottobre 2017 il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sull’annosa questione della natura latu sensu impugnatoria del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con conseguente esclusione dell’obbligo di depositare telematicamente gli atti introduttivi della fase di reclamo in quanto non provenienti dalla parte “precedentemente costituita” ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012.
Nel caso di specie, la parte reclamante, muovendo dalla configurazione del reclamo ex art. 669 terdecies come atto endoprocessuale, aveva eccepito l’inammissibilità della costituzione avversaria che aveva depositato la propria memoria di costituzione su supporto cartaceo.
Trib. Ferrara, ord. 25 luglio-16 ottobre 2017 (Pres. Savastano, rel. De Curtis)