Processo Tributario Telematico: entrata in vigore e linee fondamentali

Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata

 

L’obiettivo di semplificare i rapporti tra Fisco e contribuenti transita dall’automazione dei flussi informativi e documentali anche nell’ambito del processo tributario che diviene quindi telematico. In questa chiave, la scelta del legislatore è stata di procedere per gradi o, rectius, per Regioni.

Dalle Regioni pilota di Toscana e Umbria, in cui ha preso il via nel lontano dicembre 2015, il Processo Tributario Telematico (PTT) è stato esteso nel corso del 2016 ad altre sei regioni secondo il calendario dettato dal Decreto 30 giugno 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha previsto l’introduzione delle nuove specifiche tecniche nelle regioni di Abruzzo e Molise, Piemonte e Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. 

Il 2017 segna la progressiva estensione del Processo Tributario Telematico a tutto il territorio nazionale con la road map fissata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Decreto 15 dicembre 2016. L’ora X è già scattata per Basilicata, Campania e Puglia. Il 15 aprile tocca a Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia. Sarà poi il turno di Calabria, Sardegna e Sicilia. E il cerchio si chiuderà il 15 luglio 2017 con l’adozione del PTT nelle regioni Marche e Val d’Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’implementazione a carattere progressivo e graduale non costituisce l’unica peculiarità del Processo Tributario Telematico, che si caratterizza in secondo luogo per la sua facoltatività. E infatti, la scelta tra modalità telematica ovvero tradizionale di notifica e deposito di atti e documenti è rimessa alla discrezionalità del difensore che esercita tale opzione in riferimento ad ogni singolo procedimento patrocinato.

In questo quadro il perimetro applicativo del Processo Tributario Telematico, disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario – di seguito Regolamento) e dal Decreto Direttoriale 4 agosto 2015 (Specifiche Tecniche previste dall’art. 3, comma 3, del regolamento – di seguito Specifiche Tecniche), soggiace ad un duplice limite.

Da un punto di vista oggettivo, il dies a quo fissato dal legislatore, che diverge a seconda della Regione ove risiede la Commissione Tributaria competente, decorre dalla notifica del ricorso. Nel caso, ad esempio, della Lombardia, il Regolamento e le Specifiche Tecniche entrano in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 aprile 2017, come stabilito dall’art. 2, comma 1, Decreto 15 dicembre 2016.

Da un punto di vista soggettivo, l’applicazione del Processo Tributario Telematico non discende dal mero fatto obiettivo dell’entrata in vigore di Regolamento e Specifiche Tecniche, postulando una scelta in tal senso del soggetto depositante che, in caso di ricorso notificato successivamente al termine di avvio del Processo Tributario Telematico fissato dal legislatore, ha facoltà di optare per il deposito telematico oppure di preferire le modalità tradizionali.

Tale discrezionalità è, tuttavia, limitata. Il riferimento va all’art. 2, comma 3, del Regolamento, a tenore del quale “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”. Ne segue che, fatta salva l’ipotesi della sostituzione del difensore, il ricorso alle modalità telematiche di notificazione e deposito di atti e provvedimenti nel processo tributario ha l’effetto di vincolare la parte che abbia esercitato tale opzione all’utilizzo delle modalità telematiche per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello.

Ne è ulteriore riprova la disciplina in materia di pagamento telematico del contributo unificato che riproduce pedissequamente la disposizione già dettata dal legislatore per il deposito telematico. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Regolamento “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”.

Il pagamento telematico del contributo unificato tributario, tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA), disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 marzo 2017, può essere effettuato, al momento, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presenti nelle sole Regioni di Toscana e Lazio.

Al di là della possibilità – attualmente limitata – di pagamento del contributo unificato tributario tramite il nodo dei pagamenti e che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, Decreto 10 marzo 2017, verrà successivamente estesa alle restanti regioni in cui è operativo il processo tributario telematico,la constatazione che si impone è evidente e più generale.

Pur nella mancata previsione di un regime di obbligatorietà, nemmeno pro futuro, la tecnica legislativa prescelta per il processo tributario telematico, coerente con l’esigenza, avvertita dagli operatori, di evitare procedimenti ibridi, è stata quella di affidare alla parte la scelta tra deposito tradizionale ovvero telematico, con effetti destinati però ad esplicarsi sull’intero corso del giudizio, ivi compresa la fase di appello.

A prescindere dai dubbi che si possono legittimamente nutrire in merito ad una così recisa soluzione, per certi versi disincentivante, deve salutarsi con favore la gradualità nell’entrata in vigore del Processo Tributario Telematico che, ad oggi, è solo facoltativo, in una visione dell’utilizzo processuale degli strumenti informatici che si caratterizza per essere omnicomprensiva, andando dal primo grado all’appello, dalla notifica degli atti processuali al verbale di udienza.

Sotto questo profilo, va segnalato l’art. 15, comma 1, del Regolamento, a tenore del quale “il processo verbale dell’udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l’udienza e dal segretario. Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale”.

Merita altresì menzione la disciplina in materia di notificazioni e comunicazioni telematiche. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., l’art. 5, comma 3, del Regolamento, di concerto con l’art. 6, comma 2, delle Specifiche Tecniche, prevede che “gli atti da notificare vanno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull’indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)“.

Per il momento tali innovazioni, pur suggestive, rimarranno sulla carta. Non è ad oggi disponibilelagestione telematica dei verbali di udienza, se non come scansioni dei rispettivi originali cartacei, né è completo il processo di informatizzazione dell’UNEP, potendo però darsi luogo alla notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso e degli atti difensivi.

Il riferimento all’Indice PA, tutt’altro che scontato vista la diversa e opposta soluzione adottata nell’ambito del Processo Amministrativo Telematico, è infatti ribadito dall’art. 7, comma 5, del Regolamento, ai fini dell’individuazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli enti impositori e va letto in combinato disposto con l’art. 5, comma, 1 del medesimo Regolamento in materia di notificazioni e comunicazioni telematiche.

In questa visione ampia che connota la disciplina del Processo Tributario Telematico, ai fini della costituzione in giudizio, il ricorrente, ove opti per le modalità telematiche e previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T), dovrà depositare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, delle Specifiche Tecniche, il ricorso, la ricevuta PEC attestante l’avvenuta notifica dello stesso (in uno dei formati ammessi dall’art. 10 delle Specifiche Tecniche che non menziona i formati .eml/.msg delle ricevute PEC di accettazione ed avvenuta consegna), la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati a supporto del ricorso. Il tutto sottoscritto digitalmente in formato CAdES (con estensione P7M).

Lasciando al materiale che precede di poter sprigionare tutta la sua forza evocativa in ordine alla più specifica riflessione sul tema, pare d’uopo sottolineare, in conclusione, le potenzialità sottese alla presa d’atto dell’interconnessione del funzionamento della giustizia tributaria con l’utilizzo degli strumenti informatici. Se dal punto di vista metodologico, alcune scelte, quale l’obbligo di sottoscrivere con firma digitale tutti i documenti allegati ovvero l’esclusione dei formati .eml/.msg dal novero dei formati ammessi, possono dare adito a critiche sotto il profilo tecnico-operativo o comunque prestarsi a successive modifiche migliorative; dal punto di vista sostanziale, è possibile cogliere una comune tendenza evolutiva che individua nelle modalità telematiche una prospettiva di indagine e sviluppo non solo del deposito di atti e provvedimenti, ma anche del processo tributario in toto considerato.