Procedure esecutive e attestazione di conformità: facciamo chiarezza

di Monica Menini e Stefano Palmerini

Formatori PCT

A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito della nota d’iscrizione a ruolo nei procedimenti di espropriazione forzata ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, così come previsto dall’art. 16 bis, II comma, del D.L. 179/2012 conv. L 221/2012 e s.m.i.

La norma prevede il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, unitamente alle copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, VI comma, 543, IV comma, e 557, II comma c.p.c.

Sin dalla sua entrata in vigore, la norma è stata oggetto di dubbi interpretativi, sia in ordine alla sua applicazione concreta, sia relativamente al contenuto della busta telematica.

Oggi è ormai prassi condivisa che l’atto principale sia la nota d’iscrizione a ruolo (tra l’altro, generata automaticamente dalla maggior parte dei redattori atti) con i relativi allegati (copie conformi di pignoramento, precetto e titolo esecutivo).

Al contrario la dichiarazione, attestante la conformità delle copie per immagine degli atti da depositare telematicamente, risulta foriera di molti dubbi circa le sue modalità di apposizione, soprattutto alla luce dell’ultimo intervento legislativo.

Sul punto giova ricordare che il D.L. 83/2015 conv. in L. n. 132/2015 introduce nel D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012 l’art. 16-undecies, Modalità dell’attestazione di conformità, norma dallo spiccato intento chiarificatore, volta a racchiudere, in un’unica disposizione, indicazioni prima frammentarie e dalla difficile lettura. Tuttavia l’articolo citato, più che risolvere, ha aggiunto nuovi problemi interpretativi.

In particolare si rileva che, prima della novella, grazie alle prassi formatesi sul territorio, era opinione condivisa che si potesse attestare la conformità con le seguenti e alternative modalità:

  • attestazione di conformità in calce a ciascun atto, poi scansionato e allegato alla busta;
  • attestazione di conformità su file separato, ossia un’unica dichiarazione in ordine alla conformità degli atti scansionati ed inseriti nella busta telematica.

Oggi, a causa dell’ultimo intervento legislativo, ci troviamo in un limbo relativamente alla possibilità di inserire la dichiarazione in un file separato. In tal caso, difatti, la legge prevede che l’attestazione abbia luogo esclusivamente secondo le modalità di cui alle specifiche stabilite dal responsabile per i sistemi automatizzati del Ministero della Giustizia. Tali specifiche, tuttavia, non sono state ancora adottate (cfr. art. 16-undecies, III comma, D.L. 179/2012 e s.m.i.) e non è chiaro, al momento, quando verranno pubblicate.

Nell’attesa, pertanto, è più prudente apporre l’attestazione di conformità nel medesimo documento informatico (cfr. art. 16-undecies, II comma, D.L. 179/2012 e s.m.i.).

A parere di chi scrive, pur residuando ipoteticamente la possibilità di un’apposizione precedente alla scansione dell’atto (e dunque sul documento cartaceo), è preferibile, per evitare qualsivoglia eccezione, attestare la conformità della copia a seguito della scansione del singolo atto.

Come fare operativamente?

Si può inserire il testo della dichiarazione all’interno del file con estensione .pdf avvalendosi della funzione “compila e firma” di Adobe Reader©.

N.B. Ricordarsi di apporre la firma digitale al momento del deposito telematico (durante la creazione della busta telematica).