Processo telematico: nel D.L. 83/2015 le nuove norme per cause civili “tutte” telematiche

 

di Alberto Mazza
Avvocato in Milano e formatore PCT

 

A poco più di un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.l. n. 90/2014, il legislatore è intervenuto nuovamente in relazione ai punti più controversi della disciplina del processo telematico e delle notifiche via posta elettronica certificata.

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 il d.l. n. 83/2015, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Così come avvenuto lo scorso anno, anche nel 2015 il legislatore torna ad occuparsi di processo telematico proprio a ridosso di importanti scadenze. Nel 2014, pochi giorni prima del 30 giugno, si modulava l’entrata in vigore della disciplina dell’obbligatorietà per le procedure di competenza dei tribunali. Un anno dopo le regole del processo telematico vengono significativamente innovate alla vigilia del termine – il prossimo 30 giugno – per l’entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematico nei procedimenti pendenti davanti alle Corti d’appello. Le modifiche in questione – fortunatamente – non riguardano solo il processo telematico d’appello, ma hanno una portata molto più estesa. La tecnica utilizzata dal legislatore è stata, ancora una volta, quella di intervenire emendando il d.l. n. 179/2012, che si conferma, dunque, la normativa di riferimento di rango primario per il processo telematico, cui continuano ad affiancarsi le norme tecniche contenute nel D.M. n. 44/2011.

Gli ambiti di intervento del decreto legge sono sostanzialmente due: facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi ed estensione dei poteri di autentica di difensori e ausiliari del giudice. Le relative norme entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

Facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi

La prima modifica riguarda in effetti sia i procedimenti innanzi ai Tribunali sia quelli innanzi le Corti d’appello (in quest’ultimo caso a decorrere dal 30 giugno 2015) e rappresenta una delle innovazioni più attese, finalmente recepita dal legislatore: la possibilità di depositare telematicamente gli atti introduttivi. L’art. 19, comma 1, lett. a), n. 1) del decreto legge n. 83/2015 aggiunge all’art. 16-bis, d.l. n. 179/2012, il nuovo comma 1-bis, secondo il quale “Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.” Mentre per gli atti delle parti precedentemente costituite il deposito “ha luogo esclusivamente con modalità telematiche” (cfr. art 16-bis, comma 1), il legislatore stabilisce ora che comunque “è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo” – dunque dell’atto di citazione o del ricorso – o “del primo atto difensivo” – vale a dire della comparsa di risposta o della memoria di costituzione. Naturalmente per via telematica potranno altresì essere depositati “i documenti che si offrono in comunicazione”, allegati ai menzionati atti. Non viene, dunque, prevista alcuna forma di obbligo, ma semplicemente la facoltà di deposito via posta elettronica certificata a discrezione del singolo difensore.

Come chiarito dall’inciso finale, all’eventuale invio per via telematica non deve seguire alcuna consegna in cancelleria dell’atto su supporto cartaceo, in quanto “In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità“.

L’introduzione del nuovo comma 1-bis va salutata con favore: si tratta di una previsione del tutto opportuna con cui il legislatore chiarisce che il deposito telematico è sempre valido e rilevante e non deve essere seguito da quello cartaceo. Ciò significa che in caso di dubbio sulla natura introduttiva o meno di un atto, con il deposito telematico il difensore si pone al riparo da possibili eccezioni circa la modalità di deposito utilizzata. Prima della presente modifica, al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti dall’art. 16-bis e in assenza di un decreto dirigenziale che autorizzasse il deposito telematico, la parte era obbligata a recarsi in cancelleria con l’atto cartaceo. Come evidenziato da molte pronunce emesse nel corso di questo primo anno di obbligatorietà, in molti casi (si pensi al reclamo ex art. 669-terdecies o all’atto di intervento) è difficile affermare con certezza se un determinato atto proviene dalla parte precedentemente costituita e comunque si sono registrati in seno alla giurisprudenza di merito orientamenti contrastanti. Con la nuova disposizione si superano complicate questioni procedurali per tornare a concentrarsi sul merito della difesa.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 16-bis contiene peraltro un riferimento esplicito al deposito telematico effettuato dal “dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente“. Qualche perplessità potrebbe sorgere in considerazione del fatto che il comma 1 del medesimo articolo, nell’inciso finale, precisa, in seguito alle modifiche apportate dal  d.l. n. 90/2014, che “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente“. Il dipendente della pubblica amministrazione non sarebbe dunque soggetto all’obbligo di deposito telematico degli atti endoprocessuali, ma avrebbe la facoltà di procedere con tali modalità solo per gli atti introduttivi, come affermato esplicitamente nel comma 1-bis, rimanendo vincolato all’uso della carta per tutti gli atti successivi. Una simile interpretazione sarebbe aberrante. In realtà il dipendente è, ai sensi dell’art. 2, lett. m), n. 4), D.M. n. 44/2011, un soggetto abilitato esterno (pubblico), alla pari dei difensori (che ai sensi del n. 3 sono soggetti abilitati esterni privati): tutti i soggetti abilitati esterni sono abilitati al deposito telematico ex art. 13, D.M. n. 44/2011, quindi anche per gli atti endoprocessuali i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono procedere con tali modalità, fermo restando che, a differenza dei difensori, non hanno alcun obbligo. Per mero scrupolo si rileva che in base ad una esegesi letterale e molto restrittiva delle norme vigenti, si potrebbe affermare che i dipendenti sarebbero ancora vincolati, per gli atti in corso di causa, all’esistenza del decreto dirigenziale previsto dall’art. 35, D.M. n. 44/2011: tale disposizione non è stata esplicitamente abrogata, anche se ha ormai perso significato in relazione ai difensori, in quanto la trasmissione via posta certificata di qualsiasi loro atto è ormai completamente disciplinata dall’art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 in termini di facoltà (comma 1-bis) o obbligo (comma 1). L’ostacolo parrebbe comunque superabile in via interpretativa. Innanzi tutto, come evidenziato dalla migliore giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, Trib. Milano, ord 7 ottobre 2014),  è molto discutibile che i suddetti decreti dirigenziali abbiano il potere di autorizzare o meno il deposito telematico in relazione a singoli tipi di atti o, tantomeno, con riguardo alla tipologia del mittente. In realtà è lo stesso legislatore che ammette in via generale l’invio via PEC degli atti introduttivi – vale a dire quelli più delicati e difficili da gestire anche da un punto di vista tecnico, sia in relazione alla correttezza dei dati trasmessi, che vanno a popolare il registro informatico, sia per gli adempimenti, anche fiscali, connessi: appare pertanto difficile sostenere che una simile facoltà non sussista per quelli in corso di causa, solo perché il singolo atto non è previsto dal decreto dirigenziale.

 

Estensione dei poteri di autentica di difensori e ausiliari del giudice

I dipendenti con cui la pubblica amministrazione sta in giudizio personalmente vengono peraltro annoverati, insieme con difensori, professionisti delegati, consulenti tecnici, curatori e commissari, fra i soggetti a cui è conferito il potere di estrarre e autenticare copie e duplicati dai fascicoli informatici: l’art. 19, comma 1, lett. a) n. 2), che modifica il comma 9-bis dell’art. 16-bis, d.l. n. 179/2012, rende la posizione del dipendente della pubblica amministrazione del tutto analoga a quella del difensore, con l’unica differenza che il primo non ha obblighi di deposito telematico ma solo facoltà.

Proprio i poteri di certificazione della conformità delle copie sono l’altro ambito in cui il d.l. n. 83/2015 introduce modifiche significative, inserendo due nuovi articoli nel d.l. n. 179/2012.

L’art. 19, comma 1, d.l. n. 83/2015, stabilisce alla lett. b) che “dopo l’art. 16-octies” sono aggiunti l’art. 16-decies (sic!) sul “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati” e l’art. 16-undecies sulla “Modalità dell’attestazione di conformità”. Non si può non rilevare una tecnica legislativa che suscita più di una perplessità: ci si aspetterebbe, infatti che l’art. 16-decies sia aggiunto dopo l’art. 16-novies, non dopo l’art. 16-octies. D’altra parte non sarebbe la prima volta che viene saltato un articolo: nel 2014 il d.l. n. 90/2014 ha omesso, nella successione degli articoli aggiunti al d.l. n. 179/2012, il numero 16-septies, passando dall’art. 16-sexies sul domicilio digitale all’art. 16-octies sull’ufficio per il processo. Lo scorso anno l’omissione è stata corretta con la legge di conversione n. 114/2014 che, rimediando alla dimenticanza, con l’art. 16-septies ha disciplinato il tempo delle notificazioni con modalità telematiche. La numerazione attuale degli articoli del d.l. n. 179/2012 risulta comunque corretta, in quanto l’art. 16-novies viene in effetti inserito dall’art. 14, d.l. n. 83/2015, e ha per oggetto le “Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita”.

In ogni caso l’art. 16-decies attribuisce a difensori e ausiliari del giudice (gli stessi soggetti indicati nell’art. 16-bis) il potere di attestare la conformità delle copie informatiche di atti cartacei, notificati con modalità tradizionali, in proprio o tramite ufficiale giudiziario. La disposizione è rivoluzionaria perché consente di iscrivere a ruolo telematicamente cause intentate verso persone fisiche, nei confronti delle quali si può procedere solo con la notifica non telematica, in quanto generalmente non dotate di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi. La copia autenticata equivale all’originale e tale meccanismo si applica anche “all’atto consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notificazione“. Questo significa che anche il convenuto o l’appellato che si vogliono costituire per via telematica, potranno attestare la conformità dell’atto di citazione notificato ed allegarlo alla propria comparsa.

Sempre sul fronte delle copie il legislatore precisa altresì le modalità di attestazione della conformità, sulle quali le precedenti norme non fornivano indicazioni particolari, salvo l’ipotesi della copia informatica del documento analogico da notificare via pec, per la quale la l. n. 53/1994 stabilisce che l’attestazione di conformità sia inserita nella relata di notifica.

Il nuovo art. 16-undecies prevede ora al comma 1 che l’attestazione di conformità della copia analogica possa essere inserita in calce o a margine della copia o anche su foglio separato, che sia tuttavia congiunto materialmente alla medesima.

L’attestazione di conformità della copia informatica viene disciplinata dai commi successivi, a seconda che venga apposta sul documento medesimo (comma 2) o, in alternativa, su documento informatico separato (comma 3). In tal caso nell’attestazione vanno indicati i “dati essenziali per individuare univocamente la copia cui si riferisce“: con una esplicita disposizione scompare, dunque, la necessità di inserire l’impronta e il riferimento temporale previsti dal DPCM 13 novembre 2014. L’esigenza di assicurare un legame fra copia e attestazione viene soddisfatta senza ricorrere a complicati tecnicismi informatici, ma con la mera indicazione delle informazioni essenziali che consentano di identificare con certezza il documento cui si riferisce l’attestazione. D’altra parte, la copia e la relativa attestazione vanno entrambe inserite nel medesimo messaggio PEC mediante il quale viene effettuato il deposito telematico, oppure in quello contenente la notifica in proprio: in quest’ultima ipotesi l’attestazione di conformità non si può inserire in un file apposito ma deve essere contenuta nella relata di notifica.

In un’ottica di intervento volto a migliorare e a coordinare le norme esistenti si poteva forse cogliere l’occasione per stabilire espressamente che i soggetti che procedono a formare e ad autenticare copie rivestono la qualità di pubblico ufficiale, così come del resto è già previsto per gli avvocati che notificano in proprio ex lege n. 53/1994.

 

L’esigenza di un corpus normativo e regolamentare organico

Per quanto riguarda, più in generale, la portata degli interventi in discussione – per la realizzazione dei quali vengono anche stanziate risorse significative, pari a 44,85 milioni di euro per l’anno 2015, 3 milioni per il 2016, 2 per il 2017 e 1 per il 2018 (art. 19, comma 2) – si evidenzia come il legislatore abbia parzialmente recepito sollecitazioni che provenivano da più parti, da ultimo il Manifesto del Processo Telematico dell’Ordine degli avvocati di Milano. Certamente sarebbe stato preferibile che simili previsioni fossero state adottate in precedenza, così da evitare le molte pronunce di inammissibilità registrate nel corso di questo primo anno di obbligatorietà. In ogni caso ciò che è più importante è che, in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2015, il legislatore ha definitivamente introdotto un principio generale di favor per il deposito telematico, ormai sempre ammissibile per qualsiasi tipo di atto in qualunque tribunale italiano. Tale principio è stato opportunamente espresso in norme di legge, di rango primario, anche se per gli aspetti più propriamente informatici non si può fare a meno delle regole tecniche, di cui al D.M. n. 44/2011.

Il ruolo della “normativa regolamentare”, cui le disposizioni di legge sul processo telematico continuano a fare riferimento, sta tuttavia subendo un profondo cambiamento e il provvedimento in commento conferma questa tendenza. La legge continua a riconoscerne la validità e a richiamarle, ma allo stesso tempo ne sconfessa parti sempre più rilevanti. Deve ormai intendersi implicitamente abrogato l’art. 35, D.M. n. 44/2011 sotto il profilo della necessità del decreto dirigenziale (il decreto DGSIA) che attesti il funzionamento dei sistemi di trasmissione dei documenti informatici. A tali conclusioni era già pervenuta la migliore giurisprudenza (Tribunale di Milano 7 ottobre 2014; Tribunale di Brescia 7 ottobre 2014; Tribunale di Bologna 16 luglio 2014), che, applicando i principi generali sulla libertà delle forme (art. 121. c.p.c.) e sulla nullità degli atti (art. 156 c.p.c.), aveva ritenuto legittimo il deposito telematico degli atti c.d. introduttivi. Le regole tecniche rimangono tuttavia un testo di riferimento per la disciplina del processo telematico, anche solo per il fatto che descrivono l’architettura dell’infrastruttura informatica attraverso la quale vengono depositati gli atti e i provvedimenti e vengono inviate comunicazioni e notifiche da parte degli uffici giudiziari. Bisogna tuttavia prendere atto del fatto che sono state superate in molti punti da successive norme di legge: si pensi, per esempio, al limite delle ore 14 ai fini della tempestività del deposito telematico.

Sarebbe allora opportuno, superata l’emergenza, dare una veste sistematica e tendenzialmente definitiva alla disciplina del processo telematico, separando i principi fondamentali, che devono essere coordinati fra di loro e contenuti in norme di legge, dalle imprescindibili regole di natura tecnica, da affidare alla normativa secondaria, suscettibile di un più agevole aggiornamento.

Il legislatore e gli operatori della giustizia dopo quattordici anni di norme sul processo telematico (le prime regole risalgono al d.p.r. n. 123/2001) e dopo otto anni e mezzo di processo telematico applicato (il primo provvedimento telematico è un decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano dell’11 dicembre 2006) hanno ormai da tempo maturato l’esperienza necessaria per dare forma ad un corpus organico di disposizioni che permetta di lavorare in maniera più comoda ed efficiente e di dedicare più tempo ad una effettiva tutela dei diritti sostanziali, senza perdersi in complicate questioni tecniche e processuali.

Bisogna ancora una volta ribadire come, pur nell’opportunità di simili interventi per porre rimedio alle più evidenti distorsioni nella disciplina del processo telematico, si debba arrivare tempestivamente al riordino e alla razionalizzazione della suddetta normativa, integrando nel codice di procedura civile le regole e i principi. Alla fonte regolamentare vanno invece lasciate esclusivamente le disposizioni di natura tecnica, che devono limitarsi a fissare i principi di funzionamento dell’ineludibile sistema informatico che è alla base del processo telematico.

L’occasione potrebbe essere la riforma del codice di procedura civile di cui si sta occupando la commissione Berruti. La legge delega contiene indicazioni precise in materia di informatizzazione della giustizia imponendo l’adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo telematico: un nuovo processo che sia interamente telematico e che soprattutto sappia sfruttare al meglio le possibilità che le moderne tecnologie ci offrono.