Notifiche in proprio a mezzo PEC e pubblici elenchi: la Cassazione si corregge sull’attendibilità del registro INI-PEC

di Chiara Imbrosciano
Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata.

Prudentemente la Cassazione, con ordinanza n. 29749 del 15 novembre 2019, ha proceduto d’ufficio a correggere l’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 24160/2019 con cui la stessa Cassazione, pur in un obiter dictum, aveva ribadito la presunta “inattendibilità” del registro INI-PEC, applicando il discusso precedente costituito da Cass. n. 3709/2019 secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.

Il caso

Il Tribunale di Genova – investito di una controversia di querela di falso ex art. 221 c.p.c. proposta nei confronti di un magistrato del Tribunale di Firenze con riguardo ai provvedimenti da quest’ultimo emessi in un giudizio civile – rilevava d’ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze e rinviava la causa per consentire all’attrice di munirsi di nuovo difensore e per l’eventuale deposito di memorie.

Tale ordinanza veniva impugnata con ricorso per regolamento di competenza.

Il ricorso veniva notificato a mezzo PEC al magistrato intimato ai seguenti due indirizzi quali pretesi luoghi di elezione di domicilio dello stesso:
– presso un indirizzo PEC riferito al Protocollo del Tribunale di Firenze estratto dal pubblico registro INI-PEC;
– presso un indirizzo PEC riferito alla cancelleria dell’immigrazione dello stesso Tribunale di Firenze estratto dal pubblico elenco ReGIndE.

La prima soluzione fornita

Con ordinanza n. 24160/2019, la Cassazione dichiarava l’inammissibilità del regolamento per le seguenti due ragioni (enunciate in via gradata dalla Cassazione):

1) perché il ricorso era stato proposto nei confronti di una ordinanza carente di definitività ai fini della risoluzione della questione di competenza. Come sopra ricordato, con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova aveva rinviato la causa per il deposito di eventuali memorie e non aveva pertanto definito la questione di competenza;

2) perché il ricorso non conteneva l’esposizione sommaria dei fatti di causa e dunque era da dichiararsi inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c.

Con riguardo alla validità della notifica del ricorso, la Corte osservava quanto segue:

questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INIPEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del M., è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INIPEC”). Questo indipendentemente dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza”.

Il precedente e la reazione critica della dottrina

La Cassazione, nell’affermare l’inattendibilità del registro INI-PEC, è caduta nell’errore di richiamare una pronuncia – Cass. n. 3709/2019 – criticata dalla dottrina perché non conforme al dettato normativo e, a sua volta, errata.

Tale pronuncia (assunta dalla Cassazione a precedente) si era espressa sulla tempestività dell’impugnazione a seguito della notificazione a mezzo PEC, ex L. 53/94, effettuata dal difensore all’Avvocatura dello Stato all’indirizzo Pec risultante dall’Indice PA, affermando tale principio:

la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI -PEC)

Sennonché, come già da noi rilevato, il riferimento di tale pronuncia all’INI-PEC appare palesemente errato e frutto, con tutta probabilità, di un mero errore materiale. Ed infatti, dalla lettura della pronuncia emerge come il riferimento non possa che essere all’IPA, che il difensore aveva evidentemente consultato per eseguire la notificazione all’Avvocatura dello Stato, censita all’interno di quel registro, ma non, evidentemente, in quello gestito dal Ministero della Giustizia.

L’invito – che avevamo già formulato e che ribadiamo in questa sede – è dunque di leggere la pronuncia con questa necessaria sostituzione.

La Cassazione corregge il proprio errore

Con l’ordinanza n. 29749 del 15 novembre 2019, la Cassazione corregge l’ordinanza n. 24160/2019 nella parte in cui aveva fatto erroneamente riferimento al sopra citato precedente per negare l’attendibilità del registro INI-PEC.

Questo il testo corretto:

questo a prescindere dal fatto che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al M. “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” [sic] a un indirizzo di posta elettronica della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze (presente nel REGINDE) e ad un indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INIPEC, senza che essi siano riferibili alla posizione del M., tenuto conto che la notifica ad un magistrato non si comprende come possa validamente essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell’immigrazione o presso l’ufficio del protocollo del Tribunale di appartenenza sul presupposto di una inesistente elezione di domicilio da parte del magistrato ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comunque in alcun modo è configurabile ai sensi di tale norma”.

Viene così espunto qualsivoglia riferimento all’inattendibilità del registro INI-PEC, la cui validità ed idoneità oggettiva viene ribadita dalla Cassazione in ossequio al disposto legislativo.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 179/2012, sono pubblici registri, oltre al registro delle imprese, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l’Elenco degli indirizzi PA presso il Ministero della giustizia, l’INI-PEC e il ReGIndE.

L’assunto normativo non giustifica pertanto alcun favor per il ReGindE sull’altrettanto pubblico registro costituito dall’INI-PEC.

Se dal punto di vista oggettivo nessun dubbio si pone sull’attendibilità del registro INI-PEC, quello che la Corte con l’ordinanza corrigenda voleva rilevare era l’inidoneità sul piano soggettivo dell’indirizzo usato dal ricorrente perché non riferibile al destinatario della notifica, non potendo considerarsi soggettivamente riferibile ad un magistrato l’indirizzo PEC intestato al Protocollo del Tribunale.

Si consideri che la consultazione dei registri pubblici avviene previo inserimento dei dati (codice fiscale e/o cognome e denominazione) del soggetto il cui indirizzo PEC si sta cercando di acquisire, postulando ogni diversa soluzione (di utilizzo di indirizzo non riferito al destinatario) la forzatura del sistema, oltre alla violazione del disposto normativo.

Conclusione

I condivisibili principi esposti dall’ordinanza per correzione errore materiale pronunciata da ultimo dalla Cassazione affondano le proprie radici nelle critiche mosse dalla dottrina al precedente costituito da Cass. n. 3709/2019, sancendone il definitivo superamento.

Nessun dubbio può, a maggior ragione, porsi sulla validità della notifica effettuata a mezzo PEC, ex l. 53/1994, all’indirizzo del destinatario estratto dal registro pubblico INI-PEC, nell’auspicio che il precedente di Cass. n. 3709/2019, rimasto ad oggi isolato, venga al più presto corretto.

Sul punto si segnala che è la stessa Corte a precisare che risulta in corso di pubblicazione analoga ordinanza di correzione d’ufficio anche di tale pronuncia.

Nuovi sviluppi dunque seguiranno, in un quadro che si auspica sancisca il definitivo superamento di ogni dubbio sull’attendibilità del registro INI-PEC ai fini della notifica in proprio a mezzo PEC.